ARTICOLO 1
Denominazione socialeCon
la delibera 2.5.1971 l’Assemblea annuale del Circolo Dei Librai
Antiquari, tenutasi a Firenze, ha deciso all’unanimità di mutare la
propria denominazione sociale. Pertanto è costituita, con durata
illimitata, l’Associazione Librai Antiquari d’Italia (A.L.A.I.).
ARTICOLO 2
SedeL’Associazione
Librai Antiquari d’Italia ha sede presso il domicilio del Presidente
pro-tempore; la modifica della sede legale può essere effettuata dal
Consiglio Direttivo in carica e non richiede l’approvazione
dell’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo può trasferire in altro
luogo la sede dell’Associazione e istituire sedi secondarie in tutto il
territorio della Repubblica.
ARTICOLO 3
MarchioL’Associazione
è contraddistinta da un marchio registrato a norma dell’articolo
2,R.D.21 Giugno 1942 n.929 come modificato dal Decreto Legge 4 dicembre
1992 n.480, costituito da 2 cerchi concentrici tra i quali è iscritta in
senso orario la denominazione sociale, mentre al centro del cerchio
interno è raffigurato il marchio tipografico dello stampatore veneziano
Benedetto Fontana.
ARTICOLO 4
Scopi dell'AssociazioneL’Associazione
ha i seguenti scopi : coordinare tutti gli sforzi e le iniziative per
sviluppare il commercio del libro raro e di pregio, antico e moderno,
improntandolo a criteri di serietà e di competenza professionale.
Tutelare la dignità professionale della categoria dei librai antiquari.
Stringere legami amichevoli e di solidarietà tra i librai del mondo
intero. Diffondere la conoscenza e l’apprezzamento del libro antico.
Curare gli interessi della categoria. Collaborare con i preposti organi
dello Stato, delle Regioni e dei Comuni alla tutela, conservazione e
arricchimento del patrimonio bibliografico nazionale. L’Associazione non
ha scopi di lucro. L’Associazione non distribuisce, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
ARTICOLO 5
Rapporti con la I.L.A.B. / L.I.L.A.L’Associazione
è affiliata alla “International League of Antiquarian Booksellers/Ligue
Internationale de la Librairie Ancienne” (ILAB/LILA) della quale
accetta gli “Status”, il Recueil des Us et Coutumes” e le “Directives
regissant l’organisation des Salons Internationaux des livres anciens
tenus sous les auspices de la LILA, testualmente riportati al termine
del presente Statuto col quale costituiscono corpo unico e ne fanno
parte integrante, ed a cui i membri dell’Associazione Librai Antiquari
d’Italia debbono attenersi, pena l’esclusione dall’Associazione.
ARTICOLO 6
Carattere dell'AssociazioneL’Associazione non ha carattere politico o confessionale.
ARTICOLO 7
Requisiti per l'iscrizioneDell’Associazione Librai Antiquari d’Italia possono fare parte:
le
Librerie Antiquarie munite di licenza comunale e/o di iscrizione alla
CCIAA e iscritte al Registro Nazionale delle Imprese commerciali, che
abbiano almeno tre anni di attività. Sono considerate Librerie
Antiquarie le persone fisiche e giuridiche che esercitano il commercio
di libri antichi e d’occasione e, fatte salve le posizioni acquisite,
anche quello delle stampe e dei disegni antichi , purché l’oggetto
principale dell’attività degli associati sia quello relativo al
commercio dei libri antichi e d’occasione;
i familiari dei titolari,
i direttori e i collaboratori non addetti a mansioni meramente
esecutive che esercitino di fatto e con rapporto di lavoro
documentabile, da almeno tre anni, il commercio di libri antichi e
d’occasione presso librerie Antiquarie aderenti all’associazione nel
numero massimo di due per ogni Libreria Antiquaria.
le Librerie
Antiquarie munite di licenza comunale e/o di iscrizione alla CCIAA e
iscritte al Registro Nazionale delle Imprese commerciali, con meno di 3
anni di attività, purché costituite da soggetti di cui al precedente
punto 2 membri dell’Associazione, ovvero costituite, senza soluzione di
continuità con la precedente attività, da ex soci di Librerie
Antiquarie aderenti all’Associazione.
ARTICOLO 8
Modalità per l'iscrizioneLe
domande di ammissione, redatte su formulario fornito dall’ALAI e
controfirmate da tre soci effettivi iscritti all’Associazione da
almeno 4 anni, vengono esaminate dai sette membri del Consiglio
Direttivo, i quali, dopo avere raccolto dettagliate informazioni in
merito alla capacità professionale del candidato, sia dai tre soci
presentatori, come da qualsiasi altra persona, anche non appartenente
all’ALAI, decidono all’unanimità.
A garanzia della preparazione
pratica e teorica e della serietà professionale del candidato, si
richiede, oltre al prescritto triennio di attività, la verifica delle
sue capacità. Queste ultime possono essere dimostrate , dando prova di
aver pubblicato o curato la pubblicazione di almeno due cataloghi di
vendita , con schedatura ragionata delle opere offerte. Le domande di
ammissione saranno quindi inviate a tutti i soci dell’ALAI , i quali
hanno il dovere di informare i Consiglieri tempestivamente , e comunque
entro un mese dal ricevimento della domanda della ammissione del nuovo
associato , qualora vi siano seri e gravi motivi che ostino
all’ammissione del richiedente.
Ogni nuovo associato è tenuto al
pagamento di una quota di “ buon ingresso “ e della quota sociale per
l’anno solare in corso , definite periodicamente dall’Assemblea
secondo quanto stabilito dall’art.12 comma 2 . Nel caso in cui la
delibera di ammissione del nuovo socio sia adottata dopo il 1° Luglio,
il nuovo associato e’ tenuto a pagare soltanto la metà della quota
sociale per l’anno solare in corso.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Ad
ogni nuovo associato verrà consegnata copia dello Statuto, che questi
si impegnerà ad osservare , e di cui accuserà ricevuta a mezzo
dell’apposito modulo che riceverà all’atto dell’accettazione.
Il
nuovo associato, dietro pagamento della somma stabilita periodicamente
dal Consiglio, avrà diritto, qualora ne faccia richiesta, a ricevere e
ad esporre nei suoi locali o in occasione di mostre o fiere librarie la
speciale placca col marchio dell’Associazione. Tale placca resterà
sempre proprietà dell’Associazione e dovrà essere restituita nel momento
stesso in cui abbia a cessare la qualità di associato. Gli Associati
avranno parimenti diritto di riprodurre il suddetto marchio sui loro
cataloghi, carta da lettere o eventuali annunci pubblicitari.
L’Associazione
si riserva il diritto di controllare che l’uso del marchio sia conforme
alle regole di correttezza ed avvenga solo nei limiti di cui sopra.
L’Associazione
potrà, su decisione del Consiglio, revocare l’autorizzazione in caso
di uso che possa pregiudicare il prestigio dell’Associazione stessa.
L’autorizzazione decade automaticamente in caso di cessazione della qualità di Associato..
ARTICOLO 9
Categorie di associatiI membri dell’Associazione sono effettivi, aggregati, aderenti e ad honorem.
Sono membri effettivi le librerie Antiquarie Italiane.
Sono
membri aggregati i familiari, i direttori e i collaboratori di Librerie
Antiquarie, così come definiti a precedente art. 7, punto 2.
Sono
membri aderenti le Librerie straniere che ne fanno domanda, purchè
appartengano alla Associazione del proprio Paese, affiliata alla
ILAB/LILA.
Sono membri ad Honorem le personalità Italiane o
Straniere elette per acclamazione dall’Assemblea , su proposta unanime
del Consiglio.
Sono altresì membri ad honorem quegli associati che
ritiratesi dall’attività, per il contributo dato alla vita
dell’Associazione e/o per le loro benemerenze in campo culturale, sono
eletti tali per acclamazione dall’Assemblea, su proposta unanime del
Consiglio.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
ARTICOLO 10
Decadenza della qualità di associatoLa
cessazione dell’attività comporta automaticamente la decadenza dalla
qualità di membro effettivo dell’associazione e la decadenza dalla
qualità di membro aggregato, salvo che l’acquirente dell’attività sia
già socio dell’Associazione.
Non è causa di decadenza dalla qualità
di associato il mutamento della ragione sociale o, nel caso di persone
riconosciute dal Codice Civile, lo scioglimento della Società e la
continuazione dell’attività da parte degli ex soci.
Il socio decade
automaticamente dall’Associazione per incompatibilità qualora entri a
far parte di altre associazioni commerciali di categoria aventi finalità
e scopi che vengano giudicati concorrenti o contrastanti con quelli
dell’ALAI.
Saranno automaticamente considerati decaduti
dall’Associazione gli associati che non abbiano versato la quota
sociale entro il 31 dicembre dell’anno in cui essa è dovuta
ARTICOLO 11
Provvedimenti
disciplinari: sospensione ed esclusione dell’associato; limitazione dei
diritti dell’associato temporaneamente sospesoNei confronti di
ogni associato che non adempia agli obblighi statutari, che risulti
assente ingiustificato alle assemblee generali per tre volte
consecutive, o che trasgredisca a quelle norme di corretto
comportamento professionale di cui al “Recueil des us et Coutumes “
della LILA richiamato nell’articolo 5 del presente Statuto, potranno
essere presi provvedimenti disciplinari quali, tra gli altri, la
sospensione temporanea e l’esclusione dall’Associazione.
I soci
sottoposti ad indagine giudiziaria sulla loro attività potranno essere
sospesi dall’Associazione e , in caso di condanna passata in giudicato,
esclusi.
I provvedimenti disciplinari sono decisi, a maggioranza
assoluta, dal Consiglio direttivo, riunito in seduta plenaria col
Collegio dei Probiviri.
Il socio escluso non ha diritto al rimborso
delle quote, a qualsiasi titolo versate, né potrà vantare alcun diritto
sul patrimonio dell’Associazione. Il socio temporaneamente sospeso
dall’Associazione, sebbene sempre tenuto al pagamento della quota
sociale, per tutta la durata della sospensione:
- non potrà ricoprire cariche sociali;
- non avrà diritto al voto;
- non potrà partecipare a Mostre o Fiere dell’Associazione.
ARTICOLO 12
Quote sociali e modalità delle speseOgni
socio effettivo, aggregato o aderente , versa annualmente entro il 31
marzo, la quota associativa fissata dall’Assemblea e si impegna a
coprire, con un contributo, l’eventuale deficit del bilancio consuntivo
entro i limiti del preventivo approvato. Le quote associative, nonché
quella di buon ingresso, sono stabilite ogni anno nel corso
dell’Assemblea generale con la maggioranza semplice dei voti dei soci
presenti e rappresentati per delega, sulla base dei seguenti criteri:
- le quote associative potranno essere differenziate in relazione alle diverse categorie di soci :
- la quota associativa per i membri aggregati dovrà essere inferiore a quella stabilita per i membri effettivi e aderenti.
-
la quota di buon ingresso non potrà essere inferiore ad una annualità
della quota sociale stabilita per la relativa categoria.
- In
difetto di nuova deliberazione valida, continuerà ad avere efficacia la
deliberazione precedente. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo,
qualora gravi e provate esigenze lo richiedano, di imporre una quota
supplementare straordinaria annua , che non dovrà essere superiore al 50
per cento della relativa quota ordinaria di associazione.
Il
Consiglio non può fare alcuna spesa senza avere prima reperito i fondi
nell’ambito del bilancio ordinario, ovvero senza una apposita
deliberazione dell’Assemblea presa con la maggioranza dei due terzi dei
partecipanti.
I Consiglieri dell’Associazione e i membri del Collegio
dei Probiviri avranno diritto al rimborso delle spese sopportate
nell’espletamento delle loro mansioni, ivi comprese quelle sostenute per
i trasferimenti in occasione delle riunioni periodiche del Consiglio,
purchè autorizzate dal Consiglio stesso e debitamente documentate.
Al
Presidente, o al suo rappresentante appositamente delegato dal
Consiglio, verrà riconosciuto il rimborso delle spese di trasferimento,
ferroviarie o aeree, sopportate in occasione della partecipazione alle
riunioni annuali dei Presidenti e ai Congressi della ILAB/LILA.
ARTICOLO 13
Recesso del socioI
Soci possono recedere dall’Associazione dandone comunicazione a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente al Presidente
entro il 30 Novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° Gennaio
dell’anno successivo. Ferma restando tale facoltà da parte di ciascun
socio, non è prevista la condizione di associato a tempo determinato.
Qualora
il diritto di recesso venga esercitato nei trenta giorni successivi
all’Assemblea che ha deliberato le nuove quote associative, il recesso
avrà effetto dalla ricezione della comunicazione , ma il socio receduto
non sarà tenuto al versamento della nuova quota associativa.
In ogni
caso il socio receduto non ha diritto al rimborso di quanto, a qualsiasi
titolo versato, né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.
ARTICOLO 14
ElezioniLe elezioni
per il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri si svolgeranno
ogni due anni in occasione dell’Assemblea ordinaria annuale.
Per la nomina delle cariche sociali occorrono i due terzi dei voti dei soci presenti e rappresentati.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Le
votazioni possono essere effettuate, oltre che di persona, per delega o
per posta. La scheda di votazione verrà inviata, insieme con l’elenco
dei soci eleggibili, a tutti i soci a cura della Segreteria, con doppia
busta, una delle quali dovrà essere rispedita chiusa a cura del socio
che desidera servirsi del mezzo postale. Sono eleggibili solo i soci
effettivi. Un socio aggregato è eleggibile soltanto in alternativa al
socio effettivo proprietario della Libreria Associata presso cui svolge
l’attività.
A parità di voti sarà eletto il socio con maggiore
anzianità di iscrizione all’Associazione; in subordine, il socio
anagraficamente più anziano. Le cariche Sociali sono gratuite, fatti
salvi i rimborsi spese indicati al precedente articolo 12 .
ARTICOLO 15
Organi dell'AssociazioneOrgani dell’Associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 16
AssembleaL’Assemblea
Generale Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
all’anno ,entro e non oltre il 30 Maggio , per l’approvazione del
bilancio, per le direttive dell’attività sociale e per l’eventuale
rinnovo delle cariche.
Uno o più soci effettivi, con il concorso di
almeno un terzo dei Soci effettivi dell’Associazione, potranno chiedere
al Presidente, con lettera raccomandata , la convocazione di una
Assemblea Straordinaria, motivandone la ragione.
Le convocazioni
saranno fatte a mezzo lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro
mezzo idoneo allo scopo (ad. esempio a mezzo telefax, posta
elettronica,posta elettronica certificata) almeno 20 giorni prima di
quello fissato per le riunioni, e dovranno contenere l’ordine del
giorno.
Alle Assemblee Generali, ordinarie o straordinarie, potranno
partecipare tutti i soci e i loro stretti congiunti. Non potranno
parteciparvi estranei all’ Associazione, se non per espressa ed unanime
accettazione dell’Assemblea. Solo i soci effettivi, in regola con la
quota Sociale ,avranno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Nel
caso di Società di persone o di capitale avrà diritto di voto un solo
rappresentante della Società. I Soci effettivi impossibilitati a
partecipare all’Assemblea potranno farsi rappresentare da un altro
socio effettivo con semplice lettera di delega nominativa.
Ogni socio effettivo presente all’assemblea non potrà raccogliere più di 2 deleghe.
L’Assemblea,
ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita, in prima
convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci effettivi
iscritti.
Trascorsa un’ora dopo quella fissata per la prima
convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, l’Assemblea
, ordinaria o straordinaria, si intenderà regolarmente costituita in
seconda convocazione qualora siano presenti o rappresentati un terzo dei
Soci effettivi iscritti.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti e rappresentati.
Per le modificazioni dello Statuto si osservano le maggioranze stabilite nell’articolo 22.
I
verbali delle assemblee saranno raccolti in un apposito libro, a cura
del Consiglio Direttivo, il quali provvederà a trasmettere copia a tutti
i soci.
ARTICOLO 17
Il Consiglio direttivoIl
Consiglio Direttivo è composto di sette membri eletti dalla Assemblea
fra i soci effettivi o aggregati che abbiano almeno 4 anni di anzianità,
secondo il quorum stabilito dall’articolo 14.
Un membro aggregato può essere eletto soltanto in alternativa al membro effettivo della Libreria Associata di riferimento.
a)
il Consiglio elegge nel proprio seno a scrutinio segreto, un Presidente
e un Vice Presidente. Il Consiglio elegge altresì un tesoriere ed un
Segretario. Il Tesoriere deve essere un socio ma non necessariamente
membro del Consiglio, mentre il Segretario può anche non rivestire la
qualifica di socio.
b) il Consiglio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
c)
alle riunioni del Consiglio possono assistere, senza diritto di voto,
gli ex-Presidenti che non facciano più parte del Consiglio.
d) per il
disbrigo delle molteplici attività sociali e delle funzioni
amministrative e di segreteria, il Consiglio può affidare incarichi e
mandati a soggetti terzi anche esterni all’Associazione, ovvero
nominare, anche fra i non soci , uno o più impiegati, debitamente
retribuiti.
e) il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro
mesi su richiesta del Presidente o di tre Consiglieri che gliene
facciano richiesta.
f) il Consiglio amministra l’Associazione e
provvede alla realizzazione dei programmi prefissati, con l’obbligo di
sottoporre il suo operato all’Assemblea, compresi i bilanci e i
consuntivi.
g) l’avviso di convocazione, contenente l’Ordine del
giorno, dovrà essere comunicato ai componenti il Consiglio con qualsiasi
mezzo idoneo allo scopo (ad. esempio a mezzo telefax, posta
elettronica,posta elettronica certificata)almeno 10 giorni prima della
data fissata per la riunione.
h) le deliberazioni del Consiglio sono
prese a maggioranza assoluta dei voti e sono valide con la presenza di
almeno 4 dei suoi componenti.
i) il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.
j) Non sono ammesse deleghe.
k)
i componenti del Consiglio che, senza giustificati motivi, risultino
assenti a tre consecutive riunioni del Consiglio stesso saranno
considerati decaduti dalla loro carica e sostituiti con il primo dei non
eletti.
l) i componenti del Consiglio dimissionari saranno sostituiti dal primo dei non eletti.
m)
nel caso in cui decada o si renda dimissionaria la maggioranza dei
Consiglieri, il Presidente dovrà convocare, entro 30 giorni,
un’assemblea straordinaria degli associati per procedere alla elezione
del nuovo Consiglio.
n) in caso di inerzia o di mancato funzionamento
del Collegio dei Probiviri, il Consiglio può proporre, alla prima
assemblea utile, la revoca del Collegio e la contestuale rinnovazione
dei componenti.
o) delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto verbale su apposito libro, che resterà a disposizione dei Soci effettivi.
ARTICOLO 18
PresidenteIl Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi.
Egli
attua esclusivamente le deliberazioni degli organi collegiali. Si
sostituisce al Consiglio Direttivo soltanto in caso di urgenza
riferendone alla successiva riunione per la ratifica del suo operato che
dovrà avvenire con la maggioranza di cui all’articolo precedente, “
lettera” h”.
ARTICOLO 19
Vice-PresidenteIl
Vice-Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a
terzi in caso di forzata assenza o di temporanea impossibilità del
Presidente, nei limiti stabiliti dall’ Art. 18, comma 2.
ARTICOLO 20
Collegio dei ProbiviriPer
le vertenze tra gli associati e per quanto concerne quegli associati
che non adempiano agli obblighi statutari, al fine di assicurare un
corretto esercizio del commercio librario nell’ ambito dell’ALAI e
della ILAB/LILA, viene eletto dall’assemblea un Collegio dei Probiviri.
Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, non appartenenti al
Consiglio, dura in carica 2 anni, per lo stesso periodo in cui agisce
il Consiglio, e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il componente
del Collegio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione, o,
in subordine, il Socio anagraficamente più anziano, riveste le funzioni
di Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Presidente dirige e
coordina i lavori del Collegio dei Probiviri e, in particolare,
procedete alla convocazione delle riunioni, ne fissa l’ O.d.g. e dirige i
lavori.
Il Collegio dei Probiviri adotta le proprie determinazioni a
maggioranza assoluta dei propri membri. Ove occorra, il Collegio dei
Probiviri può richiedere il parere di consulenti estranei
all’Associazione. Il membro del Collegio che, senza giustificato motivo,
risulti assente a quattro consecutive riunioni del Collegio stesso
decade automaticamente dalla carica . Il componente del Collegio che sia
fatto oggetto di indagine giudiziaria per reati attinenti il commercio
di libri antichi o l’esercizio dell’attività, decade automaticamente
dalla carica.
I componenti del Consiglio dimissionari o decaduti
saranno sostituiti dai primi dei non eletti. Nel caso in cui decada o si
renda dimissionario l’intero Collegio, il Presidente dovrà convocare,
entro trenta giorni, una assemblea straordinaria degli associati per
procedere alla elezione del nuovo Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 21
BilancioL’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il
rendiconto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo
trimestre dalla chiusura dell'esercizio sociale ed approvato
dall’Assemblea entro il 30 maggio successivo.
ARTICOLO 22
Modifiche dello StatutoLe
modifiche statutarie (alterazioni, aggiunte, sostituzioni di articoli
etc.) potranno essere apportate esclusivamente in occasione delle
Assemblee Generali Ordinarie.
Delle modifiche proposte dovrà essere
fornito preciso e letterale dettaglio nell’odg. ,o da qualsiasi
Associato che abbia non meno di quattro anni di anzianità. In
quest’ultimo caso ne dovrà essere fatta richiesta scritta al Consiglio
almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea Generale
Ordinaria.
Questa richiesta dovrà essere controfirmata da almeno
altri 5 soci effettivi, che abbiano non meno di quattro anni di
anzianità . Le modifiche dello Statuto si intenderanno approvate se
deliberate dai due terzi dei Soci presenti o rappresentati per delega , i
quali non potranno comunque essere inferiori alla metà dei Soci
effettivi.
ARTICOLO 23
DurataLa durata
dell’Associazione è illimitata, ma può esserne richiesto lo scioglimento
dagli associati purchè in numero non inferiore ai due terzi dei Soci
effettivi iscritti.
In seguito a tale richiesta il Presidente deve
convocare l’Assemblea Generale in via straordinaria, secondo le previste
modalità di convocazione.
Lo scioglimento deve essere approvato da almeno due terzi sei soci effettivi iscritti.
Con
la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i
poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.
ARTICOLO 24
ScioglimentoIn
caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i
beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità.
ARTICOLO 25
Richiamo alle norme di leggePer quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge.
Codice Etico dell'Associazione RACCOLTA DI USI E CONSUETUDINI
approvata dalla
LEAGUE INTERNATIONALE DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE
INTERNATIONAL LEAGUE OF ANTIQUARIAN BOOKSELLERS ARTICOLO 1
DefinizioneQuesta
raccolta di Usi e Consuetudini della professione di Libraio Antiquario,
definisce le norme normalmente e universalmente riconosciute ed
applicate in tutte le transazioni commerciali relative alla professione
stessa, sia nei rapporti tra associati che nei rapporti di questi con
istituzioni e privati. In questo contesto, tali usi e consuetudini si
intendono validi anche per il commercio di manoscritti, lettere
autografe, stampe, carte geografiche e disegni.
ARTICOLO 2
Codice di comportamentoI
membri delle associazioni nazionali affiliate alla I.L.A.B. - L.I.L.A.
(qui di seguito chiamati "associati" per brevità) sono tenuti a
rispettare nelle transazioni commerciali le presenti consuetudini in
quanto esse definiscono espressamente il codice pratico di comportamento
- basato su particolari standard etici - che gli associati devono
garantire alla loro clientela.
ARTICOLO 3
Descrizione e divulgazioneGli
associati sono responsabili dell'accurata identificazione e descrizione
di tutto il materiale offerto in vendita. Difetti, restauri e
falsificazioni dovranno essere chiaramente descritti e portati a
conoscenza di coloro ai quali il materiale è offerto o venduto. A meno
che le parti non concordino diversamente, all'acquirente sarà dovuto il
rimborso totale del prezzo pagato se le opere acquistate non
corrispondono alla descrizione fornitane.
ARTICOLO 4
Termini tecniciGli
associati, in quanto specialisti nel settore, sono tenuti alla
conoscenza nonché al corretto impiego ed interpretazione della
terminologia professionale.
ARTICOLO 5
PrezziGli
associati sono tenuti a prezzare le opere messe in vendita in modo
professionalmente corretto, sia che stiano trattando con esperti che con
amatori.
ARTICOLO 6
AutenticitàGli associati
dovranno garantire o documentare nei limiti del possibile l'autenticità
del materiale offerto in vendita. Se tale materiale non dovesse
risultare autentico o se la sua autenticità dovesse essere oggetto di
contestazioni, dovrà essere garantito all'acquirente il diritto di
restituzione e di rimborso, salvo accordi diversi. Se venisse dimostrato
che detto materiale non è autentico o se la sua autenticità fosse
controversa o incerta, esso non potrà essere messo nuovamente in vendita
fintanto che tali fatti non vengano chiariti.
ARTICOLO 7
Materiale di provenienza furtivaGli
associati dovranno garantire all'acquirente la corretta provenienza del
materiale venduto; non dovranno coscientemente acquistare, detenere o
tentare di rivendere materiale di provenienza furtiva. Dovranno fare il
possibile per accertarsi che le opere loro offerte siano effettivamente
legittimo possesso del venditore. Dovranno cercare di ostacolare il
furto di libri di antiquariato e di materiali connessi. Dovranno inoltre
collaborare attivamente con le autorità preposte per il recupero e la
restituzione delle opere rubate e l'arresto dei responsabili.
ARTICOLO 8
Danni nella spedizioneLa
responsabilità per i danni verificatisi nella spedizione spetta al
mittente. Gli associati dovranno verificare che il materiale destinato
alla spedizione sia adeguatamente e attentamente manipolato e imballato
per garantire che esso giunga all'acquirente nelle condizioni originarie
descritte.
ARTICOLO 9
Clausole e condizioniI libri
posti in vendita a mezzo catalogo sono offerti al prezzo indicato,
salvo venduto. Il pagamento è dovuto in anticipo, o, nel caso in cui
siano state accordate facilitazioni di pagamento, è dovuto
immediatamente a ricevimento della merce. In caso di offerte
particolari, cortesia vuole che l'opzione d'acquisto sia garantita per
un determinato periodo di tempo, da specificare. Clausole e condizioni
diverse da quelle consuetudinarie devono essere espressamente indicate.
ARTICOLO 10
Spese bancarieIl
fornitore deve ricevere integralmente l'importo indicato nella fattura;
le spese bancarie della transazione sono a carico dell'acquirente.
ARTICOLO 11
OfferteSe
un libraio fa un'offerta di acquisto, egli è tenuto a onorare l'impegno
sia in caso di transazione immediata che nel caso di offerta valida per
un periodo di tempo specificato.
ARTICOLO 12
Prezzi chiaramente indicatiGli
associati dovrebbero esporre chiaramente il prezzo su tutte le opere
poste in vendita sia in libreria che nelle fiere librarie. Il materiale
non in vendita, o sul quale è in corso una trattativa, o che è
riservato, dovrebbe essere accantonato.
ARTICOLO 13
Sconto commercialeGli
associati dovranno consentire agli appartenenti alle associazioni
affiliate alla I.L.A.B. - L.I.L.A. di acquistare dal loro stock
qualsiasi opera posta in vendita (ovvero prezzata); dovranno altresi'
concedere anche ad essi l'usuale e reciproco sconto commerciale di
almeno il 10%.
ARTICOLO 14
Invii in esame: condizioniNel
caso di invio di materiale "in esame", effettuato su richiesta di un
cliente, si devono indicare chiaramente i termini concessi per prendere
una decisione. Trascorsi tali termini, se la merce non è stata
restituita, la vendita deve ritenersi conclusa; se invece viene
restituita, le spese di spedizione sono integralmente a carico del
richiedente.
ARTICOLO 15
Invii in esame: responsabilitàGli
associati che richiedono libri "in esame" o "in deposito" dovranno
accettarne la piena responsabilità dal momento della loro consegna fino a
quello della restituzione; in caso contrario, dovranno corrispondere
anticipatamente il prezzo per intero. Tuttavia questa responsabilità non
si estende ai danni o alle perdite dovuti a guerre o a qualsiasi altro
rischio che non possa essere coperto da assicurazione.
ARTICOLO 16
Ordinazioni di più opereNel
caso di ordinazione di pi opere, la mancanza di alcune di esse, dovuta a
vendita precedente, non dà diritto al rifiuto delle rimanenti, se non
sia stato espressamente specificato nell'ordinazione.
ARTICOLO 17
Valutazioni e stimeLe
valutazioni devono essere effettuate con serietà secondo lo spirito
degli usi e delle consuetudini della I.L.A.B. - L.I.L.A., e coinvolgono
la responsabilità morale del libraio nei confronti del proprietario del
materiale.
ARTICOLO 18
Valutazioni: legislazione fiscaleGli
associati che offrono servizi di stima e di valutazione sono tenuti a
conoscere la locale legislazione fiscale. Dette stime dovranno essere
effettuate rispettando strettamente tale normativa.
ARTICOLO 19
Commissioni d'astaGli
associati che ricevono da un cliente mandato di acquisto ad una vendita
all'asta, dovranno anche farsi carico di esaminare attentamente il
materiale da acquistare, senza basarsi soltanto sulle informazioni
fornite dal venditore o dal banditore. Naturalmente dovranno operare con
la massima discrezione ed evitare ogni rischio di conflitto d'interessi
col mandatario.
ARTICOLO 20
Locali dei libraiGli
associati non dovrebbero mai tentare approcci nei confronti di clienti
che si trovano nella libreria di un altro collega, nel suo stand ad una
mostra, o in altri luoghi di lavoro senza il suo previo consenso.
ARTICOLO 21
InterpretazioneQuesta
raccolta di usi e consuetudini è stata originariamente redatta in
inglese e francese. Se dovessero sorgere contestazioni circa la
correttezza della traduzione di un paragrafo da una all'altra lingua, il
Comitato della I.L.A.B. - L.I.L.A. stabilirà quale sia
l'interpretazione corretta.
RACCOMANDAZIONELIBRI RUBATI.
Se un libraio acquista in buona fede un libro rubato ad un altro libraio, si possono presentare due possibilità:
1.
Le parti interessate decidono di sistemare la questione amichevolmente.
In questo caso il libro dovrà essere restituito al legittimo
proprietario, ma questi dovrà versare all'acquirente la metà del prezzo
pagato da quest'ultimo. Ciò costituisce, tra i due librai, quello che si
usa definire un gentleman's agreement.
2. Il furto dà luogo ad
un'azione legale. Ma essendo in questo caso diversa la legislazione di
ogni paese, non è qui possibile suggerire comportamenti che potrebbero
risultare in contrasto con le rispettive legislazioni nazionali.
Tuttavia sarebbe auspicabile che il principio enunciato nel paragrafo 1
possa essere applicato anche tra libraio acquirente e quello vittima del
furto.
Tariffario per Consulenze e Stime